Caro Cliente, tante sono le voci e altrettanta la confusione a riguardo di quando bisogna far controllare come brucia la nostra caldaia.
Questa operazione deve essere eseguita da una ditta specializzata che sia abilitata ai sensi del
D.P.R. 26.08.1993, n. 412.
Tantissime volte mi è capitato di sentire da vari clienti……Ah beh, la manutenzione me l’ha fatta mio cugino o un conoscente che una volta lavorava presso…..!!!
No!….Questo non va bene!…Non oggi sia chiaro, non va bene da sempre!
….La manutenzione deve essere eseguita da un’azienda abilitata la quale deve (non è una scelta) rilasciare regolare certificato di manutenzione (allegato G o F a seconda che l’impianto sia con potenza < 35 Kw o > 35 Kw) a seguito del controllo eseguito (vedi D.P.R. 412/93).
La normativa in merito cosa dice?…..Quali sono le scadenze obbligatorie?
Per far chiarezza riguardo le tempistiche obbligatorie riporto una tabella che riuscirà sicuramente ad aiutavi a capirci qualcosa.
| Potenza nominale del focolare | Tipo di combustibile | Periodicità analisi di combustione |
| Pn < 35 Kw | Liquido (gasolio) o solido | 1 volta all’ anno |
| Gas (caldaia con anzianità inferiore a 8 anni) | 1 volta ogni 4 anni | |
| Gas (caldaia con anzianità superiore a 8 anni) | 1 volta ogni 2 anni | |
| Gas (a focolare aperto installata in locali abitati) | 1 volta ogni 2 anni | |
| Pn >= 35 Kw < 350 Kw | Gas, liquido o solido | 1 volta all’ anno |
| Pn >= 350 Kw | Gas, liquido o solido | 2 volte all’ anno |
…..Attenzione!…..Un concetto è far fare le analisi di combustione, un’altro fare la manutenzione alla caldaia.
La manutenzione della caldaia a prescindere dalla potenza deve essere fatta con scadenza annuale, così come consigliato da qualsiasi fornitore di caldaie e ben specificato nel libretto di istruzioni