Carissimo lettore e perchè no, carissimo possibile Cliente.
Oggi più che mai, tutti siamo coinvolti in un unico grande interesse: IL RISPARMIO.
…E già, cerchiamo il risparmio in tutto ciò che ci circonda, che questo sia l’acquisto di alimenti piuttosto che l’affitto, l’abito piuttosto che le vacanze.
Tuttavia siamo giustamente interessati ad avere un servizio adeguato vista la sempre maggiore difficoltà a guadagnare “il soldino”.
Molto spesso accade che ci si dimentichi o si dia un’importanza limitata per non dire nulla, alla nostra e altrui sicurezza e fondamentalmente è proprio di questo che il mio BLOG vuole parlare; SICUREZZA di un ottimo servizio di manutenzione, SICUREZZA di un rapporto qualità/prezzo competitivo e SICUREZZA di essere seguiti da un Servizio Tecnico che non ha paura di far vedere il proprio lavoro.
Tutti o quasi possediamo un’automobile e la legge ci obbliga a fare un controllo ogni x anni.
Questo controllo deve esse fatto obbligatoriamente eseguire da un officina autorizzata, la quale rilascia ufficiale aggiornamento di revisione riportato nel libretto di circolazione.
Lo stesso equivale per le caldaie con scadenze diverse però!
Sono gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendenti i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo. Sono quindi compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento (caldaiette unifamiliari), mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.
Il fine principale della legge è quello di ottimizzare il rendimento degli impianti termici e di conseguenza il consumo di energia, perché in questo modo sarà possibile diminuire l’inquinamento ambientale e migliorare la qualità della vita. E’ infatti provato che una buona manutenzione può migliorare il rendimento delle caldaie civili, con una corrispondente riduzione sia dei consumi, sia dell’inquinamento atmosferico e con una sensibile diminuzione delle emissioni d’ossido di carbonio ed ossidi di azoto una buona manutenzione inoltre influisce positivamente anche sulle condizioni di sicurezza dell’impianto.
A seguito della Manutenzione eseguita, il Tecnico rilascerà regolare certificato (Allegato G per caldaie con potenza < 35 Kw o Allegato F per caldaie con potenza > 35 Kw) oltre che all’aggiornamento del relativo Libretto di Impianto (per impianti < 35 Kw) o del Libretto di Centrale ( per impianti > 35 Kw).
La compilazione iniziale del libretto, nel caso di impianti termici di nuova istallazione o sottoposti a ristrutturazione, e per gli impianti termici individuali anche in caso di sostituzione dei generatori di calore, deve essere effettuata all’atto della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di combustione dalla ditta installatrice che è in grado di verificare la sicurezza e funzionalità nel suo complesso.
In seguito alle disposizioni del D.M. del 13 marzo 2003 tutti i libretti di centrale e di impianto devono essere sostituiti con i nuovi libretti di impianto e di centrale da settembre 2003, per gli impianti di nuova costruzione l’installatore, per gli impianti esistenti al 01/09/2003 il manutentore provvederanno a compilare i nuovi libretti ed inviare alla Provincia la prima pagina di detti libretti insieme all’allegato H ove sono riportati i dati di tipo amministrativo e i dati del controllo tecnico periodico effettuato sul generatore di calore.
Per gli impianti termici unifamiliari con potenza inferiore a 35 kW le operazioni di manutenzione vanno eseguite almeno una volta lʹanno (Art.11 Comma 4 D.P.R. n.412/93). La prova di combustione deve essere eseguita una volta ogni due anni (per caldaie che hanno più di 8 anni), mentre ogni 4 anni (per aldaie che hanno meno di 8 anni).
Per caldaie con potenza superiore a 35 kW le manutenzioni vanno eseguite almeno una volta lʹanno, normalmente all’inizio del periodo di riscaldamento. La prova di combustione per generatori compresi tra i 35 ed i 350 kW deve essere eseguita una volta all’anno. Per quelli superiori a 350 kW è prescritta una seconda prova di combustione da effettuare alla metà del periodo di riscaldamento.
Chiaramente tutto questo non è una scelta, bensì una norma alla cui dobbiamo tutti adeguarci.
La Legge n. 10 del 9 gennaio 1991; il D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993; il D.P.R. n.551 del 21 dicembre 1999; il D.M. del 17 marzo 2003.
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